Sez. 5, Sentenza n. 4890 del 27/02/2013 (Rv. 625351 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Imposta di registro - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 - Realizzazione parziale dell'intervento edificatorio e rivendita entro il quinquennio di parte dell'area - Inapplicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, previsto dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, si applica a condizione che l'acquirente beneficiario realizzi integralmente, secondo le previsioni del piano, le potenzialità edificatorie dell'area, in quanto la "ratio" della norma è quella di agevolare l'attività edificatoria e favorire lo sviluppo equilibrato del territorio; non spetta, pertanto, detto beneficio nel caso in cui il primo acquirente abbia realizzato solo parzialmente l'intervento edificatorio previsto e rivenda a terzi, entro il termine di cinque anni, gran parte della stessa area senza averne sfruttato l'intera capacità edificatoria ovvero realizzato integralmente le prescrizioni dello strumento urbanistico.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)