Sez. 1, Sentenza n. 12014 del 26/11/1998 (Rv. 521147 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Costituzione di parte civile dell'ente nel processo penale - Rimozione della causa di incompatibilità attraverso il risarcimento del danno - Ammissibilità - Necessità - Profili di incostituzionalità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
La causa di incompatibilità prevista dall'art. 3 legge 23 aprile 1981 n. 154, costituita dall'esercizio dell'azione civile dell'ente nel processo penale contro l'eletto, può esser da questi rimossa risarcendo il danno, con conseguente possibile rinunzia alla predetta azione, senza che ciò implichi ammissione della responsabilità penale, stante la diversità tra l'azione penale e quella civile, pur se svolgentesi in un unico procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)