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Sez. 3, Sentenza n. 9101 del 29/08/1995 (Rv. 493772 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Effettuata da uno dei condebitori - Dichiarazione di altro condebitore di volerne profittare - Forma e termini.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493772-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE

La dichiarazione del debitore solidale di volere profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 comma primo cod. civ. non è soggetta al alcuna forma particolare e può essere fatta anche in corso di giudizio dal procuratore "ad litem".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)