Sez. 3, Sentenza n. 9101 del 29/08/1995 (Rv. 493772 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Effettuata da uno dei condebitori - Dichiarazione di altro condebitore di volerne profittare - Forma e termini.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
La dichiarazione del debitore solidale di volere profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 comma primo cod. civ. non è soggetta al alcuna forma particolare e può essere fatta anche in corso di giudizio dal procuratore "ad litem".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)