Sez. 3 - , Sentenza n. 42113 del 12/07/2019 Ud. (dep. 14/10/2019) Rv. 277055 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali – Cessazione dalla carica da cui deriva la qualifica di datore di lavoro – Responsabilità – Condizioni.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, qualora l'agente dismetta la carica societaria da cui trae origine la qualifica di datore di lavoro, risponde del delitto previsto dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a condizione che l'importo complessivo delle ritenute non versate nell'anno, fino al momento di tale dismissione, superi la soglia di punibilità di 10.000, 00 euro, prevista dallo stesso art. 2, comma 1-bis, del citato d.l.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)