Sez. 3, Sentenza n. 9196 del 09/01/2024 Ud. (dep. 04/03/2024) Rv. 286019-01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Modifiche introdotte dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8 del 2016 - Pluralità di omissioni consumate nel medesimo anno - Progressione criminosa - Momento consumativo - Individuazione - Fattispecie.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro diecimila annui, si configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la prescrizione del reato).
Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)