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Sez. 3, Sentenza n. 649 del 20/10/2016 Ud. (dep. 09/01/2017) Rv. 268813 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Modifiche introdotte dall'art. 3, comma sesto, D.Lgs. n.8 del 2016 - Pluralità di omissioni consumate nel medesimo anno - Progressione criminosa - Momento consumativo - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268813-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463 del 1983, (modificato dall'art. 3, comma sesto, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro 10.000 annui), si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo. (In motivazione la Corte ha precisato che al fine di determinare il superamento o meno del limite di legge di 10.000 euro, occorre considerare tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, anche quelle eventualmente estinte per prescrizione, dovendosi prescindere dalla declaratoria di prescrizione effettuata per i primi mesi dell'anno).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)