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Sez. 2, Sentenza n. 691 del 29/01/1980 (Rv. 404117 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - DEDUZIONE, DA PARTE DELL'ISTANTE IN REVOCAZIONE, DELLA PREESISTENTE INCOLPEVOLE MATERIALE INDISPONIBILITA DEL DOCUMENTO, PER IGNORANZA DEL LUOGO DI CUSTODIA DI ESSO O PER LA AFFERMATA INTERVENUTANE DISTRUZIONE - REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404117-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - DEDUZIONE, DA PARTE DELL'ISTANTE IN REVOCAZIONE, DELLA PREESISTENTE INCOLPEVOLE MATERIALE INDISPONIBILITA DEL DOCUMENTO, PER IGNORANZA DEL LUOGO DI CUSTODIA DI ESSO O PER LA AFFERMATA INTERVENUTANE DISTRUZIONE - REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Non e consentito il ricorso alla revocazione ex art 395 n 3 cod proc civ ove l'istante deduca la preesistente incolpevole materiale indisponibilita del documento, ad esso noto, per la dedotta ignoranza del luogo di custodia del documento o per la affermata intervenutane distruzione. In questa ipotesi, infatti, la parte e tenuta, in Sede ordinaria, a fare ricorso alla prova testimoniale disciplinata dall'art 2724 n 3, in riferimento all'art 2725 cod civ, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla relativa controversia non e suscettibile di riesame facendo ricorso al rimedio straordinario della revocazione ex art 395 n 3 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 3, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)