Sez. U, Sentenza n. 12242 del 19/08/2002 (Rv. 556957 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Procedimento dinanzi al Consiglio dell'Ordine territoriale - Provvedimento disciplinare - Dispositivo - Lettura in pubblica udienza - Necessità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimenti disciplinari nei confronti di avvocati, il rinvio operato dall'art. 51 del R.D. n. 36 del 1934 al previgente art. 473 del codice di procedura penale non comporta che il dispositivo del provvedimento disciplinare irrogato dal Consiglio dell'Ordine territoriale debba essere letto in pubblica udienza dopo la sua deliberazione, atteso che le adunanze del Consiglio non sono pubbliche, e che le relative decisioni vengono pubblicate mediante deposito negli uffici di cancelleria e successivamente notificate all'interessato, anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 36 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)