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Sez. 1, Sentenza n. 4904 del 10/08/1988 (Rv. 459720 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - POSIZIONE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - DISCIPLINA EX ART. 344 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459720-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - POSIZIONE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - DISCIPLINA EX ART. 344 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Chi interviene nel processo a norma dell'art. 111, comma terzo, cod. proc. civ., non è terzo in senso proprio e sostanziale, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tale essendo divenuto nel corso del giudizio, e perciò assume non una posizione distinta bensì la stessa posizione del suo dante causa venendo a profittare di tutte le facoltà della parte e, così come la sentenza spiega effetto direttamente nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, rimanendo di conseguenza esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ.. (V 5131/85, mass n 442450; (Conf 3931/83, mass n 428862).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)