Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 08/06/1983 (Rv. 428862 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - POSIZIONE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - RICONDUCIBILITÀ ALLA FIGURA DELL'INTERVENTO VOLONTARIO DI TERZO - ESCLUSIONE - SUO INTERVENTO IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 344 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - POSIZIONE DEL SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE - RICONDUCIBILITÀ ALLA FIGURA DELL'INTERVENTO VOLONTARIO DI TERZO - ESCLUSIONE - SUO INTERVENTO IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 344 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo a norma dell'art. 111, comma terzo, cod. proc. civ., non è terzo in senso proprio e sostanziale, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume non una posizione distinta, bensì la stessa posizione del suo dante causa, di modo che, mentre quest'ultimo, sia pur sull'accordo delle parti, può anche essere estromesso dal giudizio, il successore gode di tutte le facoltà proprie della parte e, così come la sentenza spiega direttamente effetto nei suoi confronti, egli è anche direttamente legittimato ad impugnarla, rimanendo di conseguenza esclusa la esperibilità del rimedio straordinario dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ.. il predetto intervento, pertanto, non riconducibile alla figura dell'intervento volontario di terzo di cui all'art. 105 cod. proc. civ., in quanto è un intervento di parte avente sue peculiari caratteristiche, è consentito senza alcun limite anche in appello, senza che possa farsi riferimento alla disciplina ed alle condizioni stabilite dall'art. 344 cod. proc. civ.. (V 2468/79, mass n 398787; (V 1720/73, mass n 364658; (V 3696/68, mass n 337003).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)