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Sez. L, Sentenza n. 21824 del 18/11/2004 (Rv. 578064 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Lavoratore ammesso a godere dell'indennità di disoccupazione - Versamento dei contributi volontari in aggiunta a quelli figurativi - Inammissibilità - Questioni di costituzionalità. Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578064-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

L'assicurato che sia ammesso al trattamento di disoccupazione - cui consegue l'accreditamento di contributi figurativi ai fini della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti - non può versare i contributi volontari ai fini della pensione di anzianità, aggiungendoli a quelli figurativi, stante il divieto contenuto nell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, di coprire con contributi volontari i periodi già coperti da contributi figurativi. Tale disposizione non eccede dalla delega conferita dall'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153, restando manifestamente infondata la questione di costituzionalità con riferimento all'art. 76 Cost., né suscita dubbi di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3 per il diverso trattamento riservato alla disoccupazione involontaria e a quella volontaria, giustificato dalla diversità di situazioni oggettive.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)