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Sez. L - , Ordinanza n. 23293 del 18/09/2019 (Rv. 655058 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Accesso alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione - Disciplina ex d.lgs. n. 42 del 2006 - Presupposti contributivi - Contributi figurativi da indennità di disoccupazione - Computo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655058-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In tema di pensione di anzianità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, i contributi figurativi accreditati per il periodo in cui è stata corrisposta l'indennità di disoccupazione non si computano ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni richiesto per l'accesso al trattamento in regime di totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2006, in linea con il principio generale secondo cui i contributi validi ai fini del conseguimento della pensione sono solo quelli relativi all'effettivo rapporto di lavoro e non quelli figurativi, salvo espresse e specifiche eccezioni, fra le quali non rientra l'indennità di disoccupazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 1, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 2, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 26 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)