Sez. L, Sentenza n. 1602 del 16/02/1998 (Rv. 512644 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Lavoratore ammesso a godere dell'indennità di disoccupazione - Versamento dei contributi volontari in aggiunta a quelli figurativi - Inammissibilità - Art. 7 d.P.R. n. 1432 del 1971 - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
L'assicurato che sia ammesso al trattamento di disoccupazione - cui consegue l'accreditamento di contributi figurativi ai fini della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti - non può versare i contributi figurativi ai fini della pensione di anzianità, aggiungendoli a quelli figurativi, stante il divieto contenuto nell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, di coprire con contributi volontari i periodi già coperti da contributi figurativi. Tale disposizione non eccede dalla delega conferita dall'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 35, con conseguente manifesta infondatezza della questione di costituzionalità con riferimento all'art. 76 Cost.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 35, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)