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Sez. 3, Ordinanza n. 57912 del 21/09/2017 Ud. (dep. 29/12/2017) Rv. 273606 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Inammissibilità - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273606-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato che contenga tra i motivi la censura di violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., comportando un accertamento di merito relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, non può essere presentato per saltum e pertanto l'impugnazione va convertita in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)