Sez. 3, Sentenza n. 20887 del 15/04/2015 Cc. (dep. 20/05/2015) Rv. 263407 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Accertamento in sede di legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la rilevabilità dell'eventuale violazione del divieto di "ne bis in idem" in relazione ad un procedimento penale per il reato di omesso versamento dell'IVA nonostante l'avvenuto accordo per il pagamento rateizzato dell'imposta evasa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)