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Sez. 6, Sentenza n. 29188 del 15/05/2024 Ud. (dep. 18/07/2024) Rv. 286759-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Violazione dedotta in sede di legittimità - Ammissibilità - Ragioni - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286759-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

La preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)