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Sez. 3, Sentenza n. 8597 del 22/06/2001 (Rv. 547677 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Deduzione da parte dell'esecutato della nullità dell'apposizione della formula esecutiva - Natura della relativa opposizione - Agli atti esecutivi - Configurabilità.
Stato
decisa il 2001-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547677-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, la deduzione da parte dell'esecutato della nullità dell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo (derivante, nella specie, dal fatto che la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non era stata pronunciata dall'istruttore nel giudizio di opposizione al decreto stesso, ma apposta dal tribunale alla sentenza che lo aveva confermato) si configura come una opposizione agli atti esecutivi, e non già alla esecuzione, non ponendo in discussione la esistenza del diritto del creditore di procedere alla esecuzione, ma la regolarità del procedimento esecutivo, con la conseguenza che la relativa decisione non è impugnabile mediante appello, ma con il regolamento di competenza e con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 187, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)