Sez. 1, Sentenza n. 21046 del 28/09/2006 (Rv. 594886 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Decreto ingiuntivo - Istanza di esecutività - Rigetto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
Il provvedimento di rigetto della richiesta di esecutività del decreto ingiuntivo (nel caso, non risultando perfezionata la notifica di cui era stata ordinata la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ., atteso che non avendo conseguito esito positivo quella ex art. 139 cod. proc. civ. non era seguita la notifica a sensi del'art. 140 cod. proc. civ.) non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività, non essendo preclusa la possibilità di una nuova istanza ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., né la proponibilità di nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, né l'esperimento dell'ordinaria azione di cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)