Sez. 1, Sentenza n. 22651 del 22/05/2014 Cc. (dep. 30/05/2014) Rv. 259624 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Tassatività delle ipotesi previste dall'art. 619 cod. proc. pen. - Esclusione - Possibilità di applicazione estensiva della norma - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
Nel giudizio di legittimità, le ipotesi di rettificazione di errori non determinanti annullamento espressamente previste nella disposizione di cui all'art. 619 cod.proc.pen. non sono tassative, con la conseguenza che, in applicazione estensiva di tale disposto normativo, deve ritenersi emendabile ogni irregolarità formale resa palese dal contesto del provvedimento ed improduttiva di effetti giuridici. (Fattispecie relativa all'adozione da parte del giudice dell'esecuzione, nel dispositivo di provvedimento conseguente a richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, della non confacente formula "rigetta la richiesta", che la Suprema Corte ha corretto in "dichiara inammissibile la richiesta").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)