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Sez. 1, Sentenza n. 35423 del 18/06/2014 Ud. (dep. 11/08/2014) Rv. 260279 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Tassatività delle ipotesi previste dall'art. 619 cod. proc. pen. - Esclusione - Enunciati erronei obiettivamente riconoscibili e non implicanti la necessità di annullamento - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260279-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO

Nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che questa "regola" discende dai principi dell'"economia", dell'"efficienza processuale" e della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)