Sez. 4, Sentenza n. 8013 del 17/01/2014 Cc. (dep. 19/02/2014) Rv. 259281 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Correzione della specie di pena - Unico motivo - Inammissibilità - Rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
Non può essere rettificato dalla Corte di cassazione il vizio della decisione concernente unicamente l'errata denominazione della specie di pena inflitta, poiché l'esercizio del potere previsto dall'art. 619 cod. proc. pen. presuppone la presentazione di un ricorso potenzialmente ammissibile, quale non può ritenersi quello presentato al solo scopo di dar luogo alla correzione di un errore materiale, rimediabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di irrogazione della pena dell'arresto per i delitti previsti dall'art. 189, commi sesto e settimo C.d.S.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)