Sez. 3, Sentenza n. 8186 del 27/07/1995 (Rv. 493441 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Requisiti - Soggetti equiparati a coltivatore diretto - Possesso di forza lavorativa adeguata - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
Le condizioni elencate nelle lett. b) c) d9 dell'art. 42 Legge n. 203/82 devono concorrere congiuntamente nel soggetto per il quale è esercitato il diritto di ripresa, anche se questi rientri tra i soggetti equiparati a coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 7 comma 2 Legge cit., sicché il soggetto equiparato deve, tra l'altro, possedere una forza lavorativa propria e familiare idonea a coprire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)