Sez. 3, Sentenza n. 18 del 04/01/2000 (Rv. 532673 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Requisiti - Soggetto equiparato a coltivatore diretto - Obbligo di coltivare direttamente il fondo - Organizzazione e programmazione di attività agricole - Idoneità - Integrazione con attività manuali - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio del diritto di ripresa del fondo agrario a norma dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il lavoro da considerare ai sensi della lettera c) del citato articolo, può anche concretarsi per i soggetti equiparati, a norma dell'art. 7 della legge citata, nella sola attività di programmazione ed organizzazione dell'attività agricola, senza escludere per la parte non coperta dalla detta attività, che il lavoro possa svolgersi con operazioni manuali, avendo il legislatore tenuto conto, per i detti soggetti, delle conoscenze tecniche da essi acquisite, da mettere a profitto per un migliore e più moderno sfruttamento delle risorse agricole.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)