Sez. 3, Sentenza n. 8450 del 29/07/1993 (Rv. 483361 - 01)
Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere | Requisiti - Possesso di forza lavorativa adeguata - Coltivatori diretti e soggetti equiparati - Laureato o diplomato in scienze agrarie - Inclusione - Condizioni.
Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere
L'attitudine del concedente di fondo rustico a coprire, eventualmente con l'ausilio dei familiari, almeno un terzo della forza lavorativa occorrente per le esigenze colturali del fondo medesimo costituisce requisito del diritto di ripresa, di cui all'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203, tanto nel caso di coltivatore diretto in senso stretto quanto in quello di soggetto ad esso equiparato a norma dell'art. 7 della legge stessa, quale il laureato o il diplomato in scienze agrarie; in tale seconda ipotesi il suddetto requisito va riscontrato tenendo conto che anche l'attività di programmazione, direzione ed organizzazione della impresa agricola fa parte della complessiva forza richiesta per le indicate esigenze ed è parimenti valutabile in termine di giornate lavorative, con la conseguenza che il requisito medesimo deve essere riconosciuto qualora l'apporto del laureato o del diplomato, mediante detta attività non manuale, unito all'eventuale apporto, sia pure manuale, dei familiari, sia tale da non richiedere il ricorso al lavoro salariato estraneo in misura superiore ai due terzi del fabbisogno totale, sempre che risulti rispettato quel determinato rapporto di proporzionalità anche con riferimento ad eventuali altri fondi posseduti.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)