Sez. U, Ordinanza n. 18054 del 18/12/2002 (Rv. 559298 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Debiti retributivi dell'appaltatore - Responsabilità in solido dell'ente pubblico committente - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
L'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, che per i debiti retributivi dell'appaltatore prevede la responsabilità in solido dell'ente pubblico committente, pone quest'ultimo nella qualità di coobbligato nei doveri dell'appaltatore verso i dipendenti, ma non gli attribuisce la posizione di datore di lavoro (diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di violazione del divieto di intermediazione nelle prestazioni lavorative di cui all'art. 1 della citata legge); pertanto, la controversia promossa dal dipendente dell'appaltatore per far valere detta responsabilità spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)