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Sez. U, Sentenza n. 4636 del 28/02/2007 (Rv. 606604 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Intermediazione di mano d'opera, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 - Domande alternative proposte dal lavoratore - Domanda principale nei confronti di ente pubblico per utilizzazione della prestazione prima del 30 giugno 1998 (art. 1 della legge n. 1369) - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Domanda subordinata nei confronti dello stesso ente coobligato al rispetto dei minimi retributivi (art. 3 della stessa legge n. 1369) - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Principio di concentrazione delle tutele di cui all'art. 111 Cost. - Applicabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda principale e su quella subordinata - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606604-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di riparto di giurisdizione in controversia relativa a fattispecie di intermediazione di mano d'opera ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ove il lavoratore proponga, sulla base dei medesimi fatti attinenti alla stessa prestazione lavorativa, due domande in via alternativa (la cui decisione dipenda dalla qualificazione giuridica dei fatti emersi in causa), una principale, appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo - giacché riguardante ipotesi riconducibile all'art. 1 della citata legge n. 1369 del 1960, in riferimento ad ente pubblico utilizzatore della prestazione in epoca antecedente al 30 giugno 1998 - ed una subordinata, che, di per sé, esulerebbe dalla cognizione di detto giudice per appartenere a quella del giudice ordinario - in quanto lo stesso ente pubblico viene evocato non come datore di lavoro, ma come soggetto coobbligato al rispetto dei minimi retributivi, in base all'art. 3 della medesima legge n. 1369 - il principio di concentrazione delle tutele, insito nell'art. 111 Cost., impone di ritenere che il giudice amministrativo, avente giurisdizione sulla domanda principale, possa e debba conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)