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Sez. U, Sentenza n. 928 del 01/02/1988 (Rv. 457290 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE - APPALTO - CREDITI RETRIBUTIVI DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ IN SOLIDO DEL COMUNE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457290-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE - APPALTO - CREDITI RETRIBUTIVI DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ IN SOLIDO DEL COMUNE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

L'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, il quale, per i debiti retributivi dell'appaltatore di servizio municipale, prevede la responsabilità in solido del comune committente, pone il comune medesimo nella qualità di coobbligato nei doveri di detto appaltatore verso i dipendenti ma non gli attribuisce la posizione di datore di lavoro (come nella diversa ipotesi di violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni lavorative, di cui all'art. 1 della citata legge). Pertanto, la controversia promossa dal dipendente dell'appaltatore, per far valere quella responsabilità, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sull'eventuale natura pubblicistica del rapporto di lavoro per il caso della sua Costituzione direttamente con l'ente territoriale. (V 4789/80, mass n 408612).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)