Sez. 1, Sentenza n. 12948 del 05/12/1992 (Rv. 479914 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Ambito oggettivo | Prestazioni di garanzia - Atti a titolo oneroso - Configurabilità - Condizioni - Operazione creditizia - Rischio in atto - Garanzia - Sopravvenienza - Contestualità tra prestazione di garanzia e credito garantito - Insussistenza.
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Ambito oggettivo
In tema di azione revocatoria, la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerosità della garanzia, "ex" art. 2901, secondo comma, cod. civ., sussiste anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia. La contestualità, pertanto, va esclusa, nel caso in cui la garanzia sopravvenga quando il rischio dell'operazione creditizia sia già in atto (nella specie, trattavasi di una fideiussione concessa dopo che si era dato corso all'erogazione del credito bancario attraverso un'apertura di credito in conto corrente ed un castelletto di sconto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)