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Sez. 3, Sentenza n. 9666 del 03/10/1997 (Rv. 508520 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA | Forma libera - Ammissibilità - Limiti - Intimazione di licenza per finita locazione - Effetto sostanziale di disdetta - Permanenza degli effetti anche in caso di estinzione del processo - Sussistenza - Mandato alle liti conferito in calce all'atto di citazione per convalida di sfratto - Conferimento anche di rappresentanza sostanziale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508520-01

LOCAZIONE - DISDETTA

La disdetta del contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale recettizio concretantesi in una manifestazione di volontà che può essere comunicata sia per iscritto che verbalmente, purché inequivocabilmente idonea a manifestare (alla controparte) la volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza; essa può quindi essere contenuta anche in un atto processuale (quale l'atto di intimazione di licenza per finita locazione) che tale volontà presupponga; in tal caso il mandato alle liti conferito al difensore va riferito non solo alla rappresentanza processuale, ma anche alla rappresentanza negoziale dell'istante, la cui sottoscrizione non è pertanto necessaria perché l'atto consegua altresì l'effetto di una disdetta; ne consegue che gli effetti della disdetta sul piano sostanziale permangono anche ove fosse dichiarata l'estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 662 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)