Sez. L, Sentenza n. 24772 del 25/11/2009 (Rv. 611022 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Pensione o assegno di invalidità - Conversione in pensione di vecchiaia - Condizione - Domanda dell'interessato - Necessità - Effetti sulla decorrenza del beneficio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
La conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per quest'ultima prestazione, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione. Ne consegue che, ove l'interessato abbia presentato istanza per la conversione del trattamento previdenziale, la pensione di vecchiaia decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza medesima.
Riferimenti normativi: Legge 12/03/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)