Sez. L, Sentenza n. 21292 del 06/10/2009 (Rv. 610618 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Regime anteriore alla legge n. 222 del 1984 - Pensione di invalidità - Trasformazione in pensione di vecchiaia - Ammissibilità - Presupposti - Domanda dell'assistito - Necessità - Domanda degli eredi dell'assicurato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
Il titolare di pensione di invalidità nel regime anteriore alla disciplina di cui alla legge n. 222 del 1984 ha la facoltà, al raggiungimento dell'età pensionabile e sempre che sussista il requisito contributivo, di richiedere, con apposita domanda, la trasformazione del trattamento goduto in pensione di vecchiaia; ove tale opzione non sia stata esercitata, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non può essere successivamente richiesta dagli eredi in relazione a prestazioni pensionistiche già fruite dal titolare del trattamento pensionistico, dovendosi escludere, in mancanza di espressa disposizione, l'estensione alla pensione d'invalidità dell'automaticità della trasformazione prevista per l'assegno di invalidità.
Riferimenti normativi: Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)