Sez. L, Sentenza n. 3855 del 17/02/2011 (Rv. 616187 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Pensione di invalidità acquisita con il regime di cui al r.d.l. n. 636 del 1939 - Trasformazione in pensione di vecchiaia - Contribuzione figurativa acquisita durante la percezione della pensione di invalidità - Utilizzabilità - Esclusione - Domanda dell'assicurato - Necessità - Decorrenza - Trattamento più favorevole - Conservazione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
La trasformazione della pensione di invalidità acquisita nella vigenza del regime di cui all'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, in pensione di vecchiaia è consentita solo se sussistono i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest'ultima prestazione - non essendo utilizzabili a tal fine, figurativamente, i periodi di fruizione della pensione di invalidità senza svolgimento di attività lavorativa - ed opera come effetto di una specifica opzione dell'assicurato; ne consegue che il diritto alla conversione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda amministrativa e non dà titolo alla conservazione del più favorevole trattamento economico eventualmente in godimento, essendo ricollegata la trasformazione del titolo alla libera scelta dell'assicurato e non ad automatismi che possano giustificare l'irriducibilità del trattamento.
Riferimenti normativi: Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)