Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 27/02/2001 (Rv. 544234 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Cause dello scioglimento - Separazione personale dei coniugi - Efficacia "ex nunc" - Separazione giudiziale dei beni - Efficacia retroattiva al momento di proposizione della domanda.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
Mentre in caso di separazione personale dei coniugi lo scioglimento della comunione legale di beni si verifica con effetto "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale - non spiegando alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 cod. proc. civ. -, in caso di separazione giudiziale dei beni gli effetti dello scioglimento della comunione retroagiscono invece al giorno in cui è stata proposta la domanda, secondo quanto espressamente prevede il comma quarto dell'art. 193 cod. civ., il quale, così disponendo, deroga al principio in forza del quale, allorché la pronuncia del giudice ha, come nella specie, valenza costitutiva, gli effetti di tale sentenza non possono prodursi se non dal passaggio in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 192, Cod. Civ. art. 193, Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)