diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9325 del 18/09/1998 (Rv. 518999 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Passaggio in giudicato della sentenza di separazione o omologa degli accordi di separazione consensuale - Necessità - Provvedimenti presidenziali ex art. 708 cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518999-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

Lo scioglimento della comunione legale di beni fra i coniugi si verifica "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 191 cod. civ., mentre non spiega alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 cod. proc. civ., che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza, stante il limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del provvedimento medesimo

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)