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Sez. 1, Sentenza n. 12293 del 10/06/2005 (Rv. 581212 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI | Pendenza del giudizio di separazione personale tra coniugi - Adozione da parte del presidente del tribunale dei provvedimenti temporanei ed urgenti "ex" art. 708 cod. proc. civ. - Impedimento alla separazione giudiziale dei beni - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581212-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI

La separazione giudiziale dei beni "ex" art. 193 cod. civ., causa di scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi, non è preclusa dalla pendenza del giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi, né dall'avvenuta pronuncia, da parte del presidente del tribunale, dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 193, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)