Sez. 2, Sentenza n. 6737 del 15/11/1986 (Rv. 448870 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE - MURI TRA FONDI A DISLIVELLO - IDONEITÀ A CREARE INTERCAPEDINI NOCIVE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE - MURI TRA FONDI A DISLIVELLO - IDONEITÀ A CREARE INTERCAPEDINI NOCIVE.*
I muri di cinta non considerati agli effetti delle distanze legali sono quei muri, caratterizzati dall'altezza non superiore a tre metri e dalla destinazione attuale alla delimitazione ed alla protezione del fondo, che, per avere le facce entrambe isolate, non creano intercapedine tra volumi. In detta categoria non rientrano pertanto i muri di cinta tra fondi a dislivello, che assolvono anche alla ulteriore funzione di contenere la scarpata o il terrapieno. Questi viceversa - facendo corpo con il terreno che essi sostengono e modificando, in particolare, attraverso l'opera dell'uomo, lo stato naturale dei luoghi con la costruzione di un manufatto sono idonei a creare intercapedini nocive con l'altrui costruzione, con conseguente necessità di verificare in ciascuna concreta fattispecie se, avuto riguardo alle loro particolari caratteristiche strutturali e dimensionali, siano da considerare o meno alla stregua di un muro di fabbrica, agli effetti delle distanze legali. (V 4593/84, mass n 436513; (V 3452/78, mass n 436513; (V 2904/74, mass n 371341, sulla prima parte; (Conf 2904/74, mass n 371342, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)