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Sez. 2, Sentenza n. 2904 del 17/10/1974 (Rv. 371342 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE - MURO DI CINTA TRA FONDI A DISLIVELLO - FUNZIONE - POSSIBILITA DI INTERCAPEDINI NOCIVE - DISTANZE LEGALI - OSSERVANZA - INDAGINE IN CONCRETO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371342-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE - MURO DI CINTA TRA FONDI A DISLIVELLO - FUNZIONE - POSSIBILITA DI INTERCAPEDINI NOCIVE - DISTANZE LEGALI - OSSERVANZA - INDAGINE IN CONCRETO - NECESSITA.*

I muri di cinta tra fondi a dislivello che, oltre ad essere destinati alla delimitazione e alla difesa del fondo assolvono anche alla ulteriore funzione di contenere e sostenere la scarpata o il terrapieno, e che danno luogo al dislivello tra i due fondi limitrofi, non rientrano - come accade normalmente per i muri di cinta - nella categoria dei muri isolati da entrambe le facce. Essi, pertanto, facendo corpo con il terreno che essi sostengono e modificando, in particolare, attraverso l'opera dell'uomo, lo stato naturale dei luoghi con la costruzione di un manufatto, sono idonei a creare intercapedini nocive con l'altrui costruzione, con conseguente necessita di verificare in ciascuna concreta fattispecie se, avuto riguardo alle loro particolari caratteristiche strutturali e dimensionali, siano da considerare o meno alla stregua di un muro di fabbrica, agli effetti delle distanze legali. (V 364'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)