Sez. 5, Sentenza n. 8611 del 24/06/2000 (Rv. 537995 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di accertamento - Impugnazione - Conseguenze - Onere della prova della amministrazione finanziaria - Assolvimento - Verifiche del giudice tributario - Portata.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
Ove il contribuente impugni l'avviso di accertamento in tema di INVIM, la Commissione Tributaria non può limitarsi a fare propri i valori - qualificandoli "congrui" - così come accertati e rettificati dall'Ufficio con riferimento generico alla "ubicazione, alla consistenza ed alla qualità degli immobili", ma deve espressamente motivare in ordine all'avvenuto assolvimento - o meno- da parte dell'Ufficio in questione, dell'onere della prova in ordine alla sussistenza di concreti elementi di fatto atti a giustificare il quantum così come accertato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)