Sez. 3, Sentenza n. 39959 del 11/07/2003 Ud. (dep. 22/10/2003) Rv. 228311 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE | Criteri di valutazione - Indicazione - Idoneità della testimonianza positivamente valutata a provare da sola il fatto narrato - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE
La testimonianza di persona minore deve essere valutata dal giudice nel doppio profilo della sua capacità di deporre - intesa quale attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti ed a riferirne - e della veridicità del racconto. Ciò non implica per altro che, una volta positivamente valutata sotto entrambi i profili, detta testimonianza, anche quando provenga dalla persona offesa dal reato, non possa da sola integrare la prova del fatto narrato, dovendosi in particolare escludere la necessità del concorso di elementi utili a rafforzare il convincimento del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)