Sez. 5, Sentenza n. 15134 del 31/03/2026 Cc. (dep. 27/04/2026) Rv. 289874-01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società - Elemento psicologico.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, è necessaria la volontà e consapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa un pregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltanto prevedibile.
Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)