Sez. 5, Sentenza n. 28862 del 12/05/2026 Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290545-01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta impropria da operazioni dolose - Assunzione di un'obbligazione solidale sproporzionata rispetto alle capacità finanziarie della società - Configurabilità del reato - Previsione di una garanzia ipotecaria - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta impropria da operazioni dolose, l'assunzione di una obbligazione solidale non sostenibile rispetto alle capacità economiche e finanziarie della società, seppur sorretta da garanzia ipotecaria a tutela del credito, non esclude la prevedibilità del dissesto, atteso che l'esistenza della garanzia reale non impedisce ai creditori di agire nei confronti di ciascun debitore solidale per l'intero importo dovuto. (Nella fattispecie, la società, già in evidenti difficoltà economiche e finanziarie, si era accollata, in sede transattiva, in solido con altre società, un debito, garantito da ipoteca, in misura eccedente la propria esposizione originaria, con un termine di adempimento estremamente ravvicinato e la previsione di una clausola penale giornaliera di ingente importo).
Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2), Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2808
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)