Sez. 6, Sentenza n. 4075 del 03/12/1975 Ud. (dep. 26/03/1976) Rv. 132965 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE - ART 5 DELLA LEGGE 30 APRILE 1962 N 283 - AGGETTIVO 'PRIVATÒ - INTERPRETAZIONE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE - ART 5 DELLA LEGGE 30 APRILE 1962 N 283 - AGGETTIVO 'PRIVATÒ - INTERPRETAZIONE.*
L'espressione 'privatò, contenuta nell'art 5 della legge 30 aprile 1962 n 283, equivale alla parola 'privò, onde rientrano nella previsione della norma anche le sostanze che siano prive indipendentemente dall'Azione dell'uomo, degli elementi nutritivi propri, quando questi ultimi siano determinati dalla legge stessa.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)