Sez. 6, Sentenza n. 739 del 08/11/1985 Ud. (dep. 23/01/1986) Rv. 171636 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI - (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - ACETO - PRODOTTI ILLECITAMENTE MESCOLATI, PRIVATI O TRATTATI - NATURA OBBIETTIVA DEL FATTO - RIFERIBILITÀ ALL'AGENTE - ESCLUSIONE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI - (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - ACETO - PRODOTTI ILLECITAMENTE MESCOLATI, PRIVATI O TRATTATI - NATURA OBBIETTIVA DEL FATTO - RIFERIBILITÀ ALL'AGENTE - ESCLUSIONE.*
In materia di prodotti alimentari, l'espressione "mescolate", "private" o "trattate" contenuta nell'art. 5 legge 30 aprile 1982 n. 283 non implica necessariamente la attività positiva dell'uomo: ciò che rileva è il dato di fatto obiettivo del ritrovamento di sostanze alimentari di qualità inferiore, prive degli elementi nutritivi prescritti o variate nella composizione naturale, indipendentemente da una volontà dell'agente diretta in tal senso. (fattispecie relativa a preparazione e vendita di aceto di vino mescolato a sostanze di qualità inferiore). (Conf mass n 168015; (Conf mass n 135554; (Conf mass n 132965).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., DPR 12/02/1965 num. 162 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)