diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1949 del 19/07/1966 (Rv. 323781 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DE CONTRADDITTORIO) - VENDITA - INTERPOSIZIONE FITTIZIA DEL COMPRATORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DL VENDITORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323781-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DE CONTRADDITTORIO) - VENDITA - INTERPOSIZIONE FITTIZIA DEL COMPRATORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DL VENDITORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di simulazione relativa di compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, non e litisconsorte necessario il venditore del quale sia escluso ogni interesse a contrastare l'impugnativa del negozio. In tal caso, conseguentemente - ove l'Azione sia stata promossa, in via di surrogazione, dal creditore dell'effettivo acquirente e la causa, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, sia stata riassunta dal curatore - e quest'ultimo l'unico contraddittore necessario al gravame contro il capo di pronuncia di positivo accertamento della simulazione, emanato previa declaratoria del sopravvenuto difetto di legittimazione attiva nel creditore attore. Pertanto, l'omessa notificazione del gravame al curatore importa la sua inammissibilita, non potendosi riconoscere alla notificazione effettuata ad una o piu delle rimanenti parti l'effetto conservatorio che l'art 331 cod proc civ riserva all'impugnazione proposta nei confronti di almeno una delle parti vittoriose. (Cfr. Sulla prima parte 402-60).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)