Sez. 2, Sentenza n. 5350 del 10/12/1977 (Rv. 389021 - 01)
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - PER ACQUISTO DI BENI - AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA ALL'ACCETTAZIONE DI EREDITA E DONAZIONI - NATURA - AUTORIZZAZIONE SOPRAVVENUTA DOPO LA MORTE DEL DONANTE - VALIDITA DELLA DONAZIONE.*
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - PER ACQUISTO DI BENI - AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA ALL'ACCETTAZIONE DI EREDITA E DONAZIONI - NATURA - AUTORIZZAZIONE SOPRAVVENUTA DOPO LA MORTE DEL DONANTE - VALIDITA DELLA DONAZIONE.*
L'autorizzazione governativa ad accettare eredita e donazioni prevista per le persone giuridiche - tra queste inclusi gli enti ecclesiastici - e un provvedimento amministrativo diretto a rimuovere un limite posto al libero Esercizio di un diritto, il quale opera ab extrinseco, e non condiziona l'esistenza o la validita della accettazione. E pertanto valida la donazione ad un ente ecclesiastico, benche l'autorizzazione ad accettarla sia intervenuta dopo la morte del donante, ma attribuisce efficacia alla donazione con effetto ex tunc. (Conf 2027/76, mass n 380854; (Conf 532/66, mass n 321071; (contra 1973/67, mass n 328975; (contra 1954/66, mass n 323781; (contra 2811/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Legge 27/05/1929 num. 848 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)