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Sez. 1, Sentenza n. 3540 del 07/12/1972 (Rv. 361496 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL VENDITORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361496-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL VENDITORE - INSUSSISTENZA.*

Quando sia escluso ogni interesse del venditore a contestare l'impugnativa del negozio per simulazione relativa a causa dell'interposizione fittizia del compratore, la presenza in giudizio del venditore stesso non e indispensabile ai fini della declaratoria di simulazione, essendo al riguardo interessati solo il compratore apparente e chi vanta diritto in base al contratto dissimulato, e non versandosi in una delle ipotesi di litisconsorzio necessario. (Conf 1047'67, mass n 327398; 3100'63; 3189'62; 402'60; 614'59; (Conf 2211'57; V 1580'57; 1949'66, mass n 323781).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)