Sez. L, Sentenza n. 1001 del 12/02/1990 (Rv. 465275 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - IPOACUSIA E SORDITÀ DA RUMORI - DERIVAZIONE DA LAVORAZIONI ESEGUITE CON UTENSILI AD ARIA COMPRESSA - ESTENSIONE AD ALTRI LAVORAZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - IPOACUSIA E SORDITÀ DA RUMORI - DERIVAZIONE DA LAVORAZIONI ESEGUITE CON UTENSILI AD ARIA COMPRESSA - ESTENSIONE AD ALTRI LAVORAZIONI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
In relazione al punto 44 lettera prima della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (allegato n. 4 al testo di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 e d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), che include tra le malattie professionali l'ipoacusia e la sordità da rumori contratti in lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa, il significato lessicale dell'espressione ("utensile ad 'aria compressa") non è d'ostacolo alla applicazione (estensiva e non già analogica) della norma con riguardo a situazioni in cui - pur non venendo utilizzati attrezzi o strumenti maneggevoli di lavoro (id est "utensili") che si avvalgono dell'aria compressa come forza di propulsione per il loro funzionamento - l'evento tutelato (sordità) sia comunque riconducibile ad una identica causa (rumore da aria compressa). (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva escluso la suddetta tutela assicurativa in una ipotesi in cui la sordità, da cui era affetto il lavoratore, era stata causata dal fatto di aver lavorato per lungo tempo in un ambiente in cui erano in funzione dei compressori, ossia dei macchinari destinati unicamente a produrre aria compressa). (Conf 2845/87, mass n 451961).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)