Sez. 5, Sentenza n. 4692 del 14/11/2000 Cc. (dep. 18/12/2000) Rv. 219253 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - RIABILITAZIONE | Onere probatorio a carico dell'interessato - Esclusione - Onere di allegazione - Sussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - RIABILITAZIONE
In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. (Fattispecie in tema di riabilitazione in cui il tribunale di sorveglianza, rilevando che la rinuncia della persona offesa al risarcimento del danno emergeva da una dichiarazione non autenticata -e quindi priva di valenza probatoria- discostandosi dal principio sopra enunciato, aveva respinto la istanza del condannato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 683, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)