Sez. 1, Sentenza n. 34987 del 22/09/2010 Cc. (dep. 28/09/2010) Rv. 248276 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Onere della prova - Disciplina - Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. (Fattispecie relativa a istanza di riabilitazione, con riferimento alla quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale di sorveglianza che, a fronte di documentazione prodotta dall'interessato e comprovante la sua totale incapacità reddituale, l'aveva rigettata sul rilievo della mancata prova sia dell'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, sia dell'impossibilità di adempierle).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)