Sez. 5, Sentenza n. 9777 del 18/06/2003 (Rv. 564403 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO | Opposizione - Procedimento - Disciplina applicabile - Posizione di attore del contribuente - Oneri processuali a suo carico - Mutamento della domanda o introduzione di nuove ragioni a sostegno di essa - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
L'opposizione all'ingiunzione disciplinata dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U.L.D.) - secondo cui i diritti dovuti alla dogana sono riscossi con le norme del T.U. n. 639 del 1910 e all'atto dell'ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, può farsi opposizione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della notificazione- a differenza dell'opposizione all'ingiunzione di diritto comune, costituisce atto introduttivo di un giudizio diretto all'accertamento negativo dei presupposti di legge che determinano l'obbligo di corrispondere le somme con l'ingiunzione richiesta. In siffatto giudizio l'opponente ha la veste non solo formale ma anche sostanziale di attore e, come tale, è tenuto a indicare fin dall'atto introduttivo le ragioni sulle quali fonda la sua domanda, mentre il successivo mutamento di questa o 1a deduzione di nuove ragioni a sostegno possono essere consentite solo nei limiti in cui la legge processuale consente la modificazione o l'ampliamento della domanda originaria.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)